GRUPPO IVA 2019: COME FUNZIONA, I REQUISITI ED I VINCOLI

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze con il decreto del 6 aprile 2018 ha introdotto le disposizioni di attuazione della disciplina del Gruppo Iva, prevista dalla Legge di bilancio 2017 e successive modifiche che ha aggiunto l’art. 70-bis e seguenti al DPR 633/72; in pratica la capogruppo del Gruppo Iva effettua un’unica liquidazione periodica per le operazioni di vendita e acquisto di tutte le società di appartenenza.
Tale nuovo istituto non va confuso con la procedura di liquidazione dell’Iva di Gruppo di cui all’art. 73 del DPR 633/72, in base alla quale le società partecipanti possono concentrare in capo alla società controllante tutti gli obblighi relativi ai versamenti periodici in modo che eventuali posizioni creditorie possano essere compensate con quelle debitorie. Vediamo nei dettagli come funziona, quali sono i soggetti interessati e le modalità con cui si esercita l’opzione.

IVA DI GRUPPO: COS’È E COME FUNZIONA

Con l’introduzione di tale norma, è stata prevista la possibilità, per le imprese collegate da interessi finanziari, economici ed organizzativi, di creare un gruppo unico, considerato come un solo contribuente (ai soli fini Iva) nei confronti del fisco. Esso sarà, pertanto, dotato di un unico numero di Partita Iva. Le imprese che fanno parte del gruppo fattureranno le operazioni verso terzi con una partita Iva comune, la partita Iva di gruppo. Invece le cessioni di beni e le prestazioni di servizi scambiati tra le aziende interne al gruppo non rileveranno ai fini dell’imponibile Iva. In conseguenza di ciò, tutte le operazioni effettuate da uno dei soggetti del gruppo sono considerate come effettuate dall’intero gruppo.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL REGIME

Il primo requisito richiesto affinché possa essere costituito il Gruppo Iva è che i soggetti passivi esercenti l’attività di impresa, arte o professione, siano stabilmente locati in Italia. L’ambito soggettivo di riferimento viene esteso, oltre che alle società di capitali, anche alle società di persone, per cui vengono inclusi nella disciplina tutti gli enti e le società commerciali. Inoltre, affinché possano partecipare a tale gruppo, le imprese devono essere legate da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

I Vincoli finanziario, economico ed organizzativo

  • Vi è vincolo finanziario quando fra i soggetti interessati sussista, almeno dal 1 luglio dell’anno solare precedente, un rapporto diretto o indiretto di controllo;
  • Vi è vincolo economico quando fra le imprese partecipi al regime suddetto vi sia cooperazione economica, per lo svolgimento della stessa attività o di attività complementari o interdipendenti;
  • Vi è vincolo organizzativo quando vi è un coordinamento, in via di diritto o di fatto, tra gli organi decisionali dei soggetti in questione, anche se tale coordinamento venga svolto da un altro soggetto. Se tra i soggetti passivi esiste un vincolo finanziario, si presume la sussistenza fra essi anche dei vincoli economico ed organizzativo.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa in esame:

  • I soggetti che si trovino all’estero;
  • I soggetti con almeno un azienda sottoposta a sequestro giudiziario;
  • I soggetti sottoposti ad una procedura concorsuale;
  • I soggetti posti in liquidazione Iva ordinaria.

GRUPPO IVA: MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’OPZIONE

L’ente o la società controllante rappresentante del Gruppo Iva deve presentare all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, un’apposita dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva (modello approvato in data 19 settembre 2018 con provvedimento n. 215450), sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti. Se la dichiarazione è presentata dal 1 gennaio al 30 settembre, ha effetto a decorrere dall’anno successivo; se presentata, invece, dal 1 ottobre al 31 dicembre, ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo. In sede di prima applicazione, se il modello viene presentato entro il 15 novembre 2018, il Gruppo ha efficacia dal 1° gennaio 2019. La dichiarazione, redatta dalla società controllante, deve evidenziare, tra l’altro:

  • Il tipo di comunicazione;
  • I dati del rappresentante il gruppo iva;
  • I dati dei soggetti partecipanti al Gruppo Iva;
  • Le attività svolte dal Gruppo;
  • L’elezione di domicilio presso il rappresentante di Gruppo;
  • La sottoscrizione del rappresentante di Gruppo e degli altri soggetti partecipanti.

Durata dell’opzione

L’opzione é vincolante per tre anni, che decorrono come sopra definito; il rinnovo opera automaticamente per ogni anno successivo, fin quando non sia esercitata la revoca. La revoca del Gruppo Iva ed, eventualmente, le sue variazioni, dovranno essere esercitate con le stesse modalità e termini dettati per la comunicazione della costituzione.

EFFETTI DELL’OPZIONE

La costituzione del Gruppo ha carattere omni comprensivo, cioè riguarda tutti i soggetti (nessuno escluso) per i quali ricorrano i presupposti di legge. Inoltre la costituzione del Gruppo Iva comporta il venir meno dell’adesione al regime della liquidazione Iva di Gruppo (art. 73 del DPR 633/72). L’eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all’anno precedente al primo anno di partecipazione al Gruppo non si trasferisce al gruppo medesimo ma può essere richiesta a rimborso anche in assenza dei presupposti di cui all’art. 30 del DPR 633/72 o utilizzato in compensazione. Fa eccezione la parte di eccedenza detraibile pari all’ammontare dei versamenti Iva effettuati nell’anno precedente al primo anno di partecipazione al Gruppo. Poiché il Gruppo costituisce un unico soggetto d’imposta ai fini Iva, sarà il rappresentante dello stesso a farsi carico delle liquidazioni periodiche, di effettuare i versamenti periodici, il conguaglio di fine anno e tutti gli adempimenti collegati di carattere dichiarativo.
La fattura e gli altri documenti sono emessi dal rappresentante del Gruppo o dai partecipanti indicando sugli stessi oltre al numero di partita Iva del Gruppo anche il codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l’operazione. Le operazioni andranno annotate sui registri delle vendite o dei corrispettivi e degli acquisti anche mediante l’adozione di appositi registri sezionali.

Limiti dell’opzione

Un aspetto saliente della nuova normativa è l’impossibilità di effettuare la compensazione cd.orizzontale. Infatti, sia l’imposta a debito del gruppo Iva che il suo credito non possono essere compensati con i crediti o con i debiti relativi ad altre imposte o contributi dei singoli partecipanti.

CONCLUSIONI

La ratio ispiratrice di questo istituto mira ad una semplificazione amministrativa, consistente nel fatto che i soggetti del gruppo, pur essendo giuridicamente diversi, vengono considerati come un unico soggetto ai fini Iva, e dotati di una partita Iva comune al pari di quanto già avviene in molti paesi dell’UE.