La donazione, nella sua accezione civilistica, è normata dagli articoli 769 e seguenti del C.c.
Proprio l’articolo 769 C.c. la definisce come un “contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.
Questo tipo di atto non è esente da imposte. Il beneficiario è tenuto a corrispondere l’imposta di donazione con aliquote diverse, applicate sul valore del bene donato, sulla base del grado di parentela che lo lega al donante. Inoltre, esistono delle franchigie che rendono esenti da imposta donazioni di importi inferiori a determinate soglie.
La combinazione di aliquote (non elevate) e franchigie (ove applicabili), rende particolarmente “competitive” le donazioni (come del resto le successioni) in Italia.
In particolare, nella tabella di seguito, sono riassunte le aliquote e le franchigie attualmente in vigore.
INDICE
1. TABELLA IMPOSTA DI DONAZIONE ↑
Tutti gli altri soggetti
Beneficiario | Coniuge; parenti in linea retta | Fratelli o sorelle | Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado | Portatori di handicap ai sensi della L. 104/92 | Tutti gli altri soggetti |
Aliquota applicabile | 4% | 6% | 6% | 4%, 6%, 8%, a seconda del rapporto di parentela | 8% |
Franchigia | €1.000.000 ciascuno | € 100.000 ciascuno | Senza franchigia | € 1.500.000 ciascuno | Senza franchigia |
Tale applicazione dell’imposta viene meno quando ci si imbatte nel determinare l’esistenza del requisito della territorialità della stessa. In questo caso vi è la necessità di identificare, infatti, la residenza degli attori coinvolti nella donazione (tipicamente il donante e il beneficiario), oltre al luogo in cui si trovano i beni donati e il luogo di formazione della donazione.
Si applicano in questi casi le seguenti norme:
2. IMPOSTA DI DONAZIONE E CRITERIO RIFERITO ALLA RESIDENZA DEL DONANTE ↑
Il requisito della territorialità ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla donazione è sempre verificato nel caso in cui il donante sia residente in Italia, così come normato dall’art. 2 del Dlgs 346/90, ancorché i beni oggetto di donazione siano esistenti all’estero.
Nel caso in cui l’atto di donazione sia formato in Italia viene ad applicarsi in toto la norma sopra citata, nonché l’art. 55 co.1 del Dlgs 346/90 che definisce gli atti di donazione come soggetti a registrazione in termine fisso. Tali atti, perciò, sono soggetti all’imposta sulle donazioni:
- Se il donante, al momento della donazione, era residente in Italia, qualsiasi sia il luogo in cui si trovi il bene donato;
- Se il donante, al momento della donazione, non era residente in Italia, ma il bene era esistente in Italia.
Nel caso in cui l’atto di donazione sia formato all’estero viene a crearsi una nuova fattispecie di territorialità: la residenza del beneficiario.
In questo caso trova applicazione l’art. 55 co. 1-bis del Dlgs 346/90, ai sensi del quale: “Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall’imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni”.
3. IMPOSTA DI DONAZIONE E CRITERIO RIFERITO ALLA RESIDENZA DEL BENEFICIARIO ↑
Ai sensi del sopra citato art. 55 co. 1-bis del Dlgs 346/90 vi è obbligo di registrazione in termine fisso (200€), qualora il beneficiario di una donazione con atto formato all’estero abbia residenza italiana.
L’interpello Agenzia delle Entrate del 24 luglio 2019 n. 310 e l’interpello DRE Lombardia del 20 maggio 2015 n. 904-3/2015 hanno poi chiarito come l’art. 55 comma 1-bis non autorizza a tassare la donazione estera, realizzata da donante non residente, avente ad oggetto beni non esistenti in Italia, operata in favore di un beneficiario residente in Italia, ma ne impone solamente la registrazione secondo fini antielusivi.
Seguono tabelle sintetiche per la corretta applicazione della normativa:
Donante | Beneficiario | Bene donato | Imposizione | |
Donazione formata in Italia | Residente in Italia | Residente o non residente in Italia | Esistente o non esistente in Italia | Atto da registrare applicando imposta di donazione |
Non residente in Italia | Residente o non residente in Italia | Esistente in Italia | Atto da registrare applicando imposta di donazione | |
Non residente in Italia | Residente in Italia | Non esistente in Italia | Non soggetto a tassazione, ma soggetto ad obbligo di registrazione | |
Donazione formata all’estero | Residente in Italia | Residente in Italia | Esistente o non esistente in Italia | Atto da registrare applicando imposta di donazione |
Residente in Italia | Non residente in Italia | Esistente in Italia | Atto da registrare applicando imposta di donazione solo se il bene è un immobile o un’azienda | |
Residente in Italia | Non residente in Italia | Non esistente in Italia | Nessun obbligo di registrazione | |
Non residente in Italia | Residente in Italia | Esistente in Italia | Atto da registrare applicando imposta di donazione | |
Non residente in Italia | Residente in Italia | Non esistente in Italia | Nessun obbligo di registrazione o tassazione | |
Non residente in Italia | Residente in Italia | Esistente in Italia | Atto da registrare applicando l’imposta di donazione solo se il bene è un immobile o un’azienda |
4. CONCLUSIONI ↑
La combinazione di aliquote (non elevate) e franchigie (ove applicabili), rende particolarmente “competitive” le donazioni in Italia (come del resto le successioni).
È indispensabile una puntuale applicazione del dettato normativo (sia per evitare sanzioni, sia per non creare problemi in sede di successione o di rivendita) ed è possibile anche ottimizzare il carico fiscale complessivo tramite un’attenta pianificazione (sia del luogo in cui effettuare determinati acquisti/investimenti, sia del soggetto intestatario dei beni).