COSA PREVEDE L’IPERAMMORTAMENTO

La Legge di Bilancio 2026 reintroduce l’istituto dell’ “iperammortamento”, che consente alle imprese di maggiorare il costo dei beni strumentali nuovi ai fini fiscali, riducendo così l’imponibile e il carico fiscale complessivo.​ La misura sostituisce i precedenti crediti d’imposta 4.0 e 5.0, tornando a un modello di incentivo basato sull’ammortamento maggiorato. Per coglierne appieno i vantaggi, è fondamentale pianificare l’investimento in ottica fiscale, finanziaria e industriale, verificando tempi, requisiti tecnici e compatibilità con altri strumenti agevolativi.​

1. COS’È IL NUOVO IPERAMMORTAMENTO

L’iperammortamento è una maggiorazione del costo fiscalmente deducibile dei beni strumentali nuovi. Viene applicata alle quote di ammortamento ai fini delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF). In pratica, il valore del bene ammortizzato ai fini fiscali è superiore al costo effettivo, con un effetto di riduzione dell’imponibile e quindi delle imposte da versare.​ A differenza del credito d’imposta, che produce un beneficio immediato e compensabile, l’iperammortamento agisce nel tempo, attraverso quote di ammortamento più elevate.

2. BENEFICIARI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Possono beneficiare dell’iperammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa (società e imprese individuali) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, in regola con i versamenti fiscali e contributivi e nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore.​ Sono esclusi i soggetti in liquidazione, sottoposti a procedure concorsuali e destinatari di interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Tipologie di investimenti ammessi

La norma distingue due principali categorie di investimenti, ciascuna con aliquote di maggiorazione differenziate:

  1. beni materiali e immateriali 4.0 strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati iv e v della legge di bilancio 2026, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, e modificati rispetto agli elenchi delle precedenti agevolazioni;
  2. i beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (anche a distanza) e all’autoconsumo, compresi impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.​ In particolare, rientrano nell’agevolazione i beni strumentali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonte solare, purché realizzati con moduli fotovoltaici conformi alle specifiche previste dalla normativa vigente.

3. MISURE DELLA MAGGIORAZIONE E FASCE DI INVESTIMENTO

Le aliquote di maggiorazione sono modulate in base all’entità dell’investimento.​

Per gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0, le maggiorazioni sono:

  • +180% per la quota di investimento fino a 2,5 milioni di euro;
  • +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.​

4. TEMPISTICHE E MODALITÀ OPERATIVE

L’iperammortamento si applica agli investimenti effettuati dal 1.1.2026 al 30.09.2028.

5. IMPATTO SUL REDDITO E SUL CARICO FISCALE

La maggiorazione agisce esclusivamente in sede fiscale quindi il costo civilistico del bene resta invariato, mentre ai fini delle imposte sui redditi si applica la maggiorazione prevista.​ Ad esempio, un’impresa che acquisti nel 2026 un macchinario 4.0 del costo di 1 milione di euro potrà ammortizzarlo fiscalmente come se avesse un valore di 2,8 milioni di euro (costo + 180% di maggiorazione). Con un’aliquota IRES del 24%, questo equivale a recuperare in tasse circa il 43,2% del costo del bene, contro il 24% di un ammortamento normale.​

La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni dell’iper-ammortamento.

6. CUMULABILITÀ CON ALTRI INCENTIVI

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che:

  • il sostegno non copra le stesse quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione;
  • il sostegno complessivo non porti al superamento del costo sostenuto.​

La base di calcolo dell’iperammortamento è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.​

7. COSA CAMBIA RISPETTO AI CREDITI D’IMPOSTA 4.0/5.0

La Legge di Bilancio 2026 segna un cambio di paradigma poiché si passa dal credito d’imposta (beneficio immediato e compensabile) alla maggiorazione del costo deducibile (beneficio diluito nel tempo attraverso le quote di ammortamento).​ Ciò implica alcune conseguenze operative:

  • il beneficio non è più immediato ma si sviluppa lungo la vita utile del bene;
  • aumenta l’importanza della pianificazione finanziaria e fiscale, per valutare l’impatto sul cash flow e sul rendimento dell’investimento.

8. MODALITÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO

Per l’accesso al beneficio l’impresa dovrà trasmettere, in via telematica tramite una piattaforma del GSE e sulla base di modelli standard tre apposite comunicazioni:

  • comunicazione preventiva per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti;
  • entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di esito positivo inviata dal GS, la comunicazione di conferma dell’investimento con indicazione della data e dell’importo del pagamento;
  • al completamento dell’investimento e comunque entro il 15.11.2028 una comunicazione di completamento per ciascuna delle comunicazioni di conferma, corredata da attestazioni di possesso della documentazione richiesta.

9. INVESTIMENTI SOSTITUTIVI

Se nel corso del periodo di fruizione si verifica la cessione a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione o la destinazione dello stesso a strutture ubicate all’estero, non viene meno la fruizione delle residue quote a condizione che nello stesso periodo di imposta l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo analogo.