ITALY RES NON DOM

  • IL REGIME FISCALE PER GLI ITALIANI RESIDENTI NON DOMICILIATI (ITALY RES NON DOM)
  • RES NON DOM ITALY. IL NUOVO REGIME FISCALE
  • CRITERI DI ACCESSO AL REGIME ITALY RES NON DOM
IL REGIME FISCALE PER GLI ITALIANI RESIDENTI NON DOMICILIATI (ITALY RES NON DOM)

La Legge di Stabilità per il 2017 ha introdotto l’articolo 24 bis del Tuir che propone in Italia un regime di imposizione fiscale sostitutivo riservato ai nuovi residenti non domiciliati ispirato al British Resident Non Domiciliated Regime (UK RES NON DOM) e ad altri regimi fiscali simili applicati nei Paesi Europei, come Portogallo e Malta.
Questa misura si inserisce in un più ampio insieme di norme introdotte dal legislatore, allo scopo di favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento di nuclei familiare ed individui ad alto potenziale in Italia da parte di soggetti non residenti”. Lo scorso 8 marzo 2017 l’Agenzia delle Entrate ha emanato apposito provvedimento contenente le regole attuative del regime.

RES NON DOM ITALY. IL NUOVO REGIME FISCALE

Il Regime Res Non Dom introduce un’imposta sostitutiva ai fini IRPEF per i redditi prodotti all’estero da parte di soggetti non residenti che trasferiscono (o ri-trasferiscono) la loro residenza in Italia.

I contribuenti che optano per questo regime, infatti, potranno applicare un’imposta sostitutiva sui redditi di origine estera di Euro 100.000 (con un supplemento di Euro 25.000 per ciascun membro della famiglia a cui il regime Res Non Dom può essere esteso al sussistere di determinate condizioni). Tale agevolazione vale per un periodo massimo di 15 anni. Inoltre i contribuenti potranno scegliere, in base al Paese di provenienza, quali redditi assoggettare al nuovo regime di imposizione sostitutiva (cd Cherry picking); quelli esclusi dal regime sostitutivo saranno soggetti alle ordinarie regole fiscali. II nuovo regime fiscale prevede inoltre l’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione quadro RW) e dal versamento di IVIE ed IVAFE. In chiave antielusiva è previsto che il regime opzionale non trovi applicazione per le plusvalenze realizzate nei primi cinque periodi d’imposta di validità dell’opzione mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.

CRITERI DI ACCESSO AL REGIME ITALY RES NON DOM

L’accesso al nuovo regime è riservato alle persone fisiche che

  • trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia;
  • non sono stati residenti fiscali in Italia per 9 dei 10 periodi fiscali antecedenti al periodo in cui l’opzione è esercitata;

L’opzione per accedere al regime deve essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta. Tuttavia, per rendere più accessibile possibile il regime, è possibile esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello di trasferimento della residenza in Italia.

È inoltre prevista la possibilità per il contribuente di presentare istanza di interpello probatorio al fine di ottenere dall’Agenzia delle entrate una risposta preventiva circa la sussistenza delle condizioni richieste dalla norma per l’accesso al regime compilando apposita check list allegata al provvedimento. La presentazione di tale istanza è facoltativa; chi non intende presentarla può esercitare comunque l’opzione per l’accesso al regime secondo le modalità sopra indicate avendo cura di conservare la documentazione che andrebbe allegata all’istanza e che dovrà essere esibita in caso di verifica da parte delle competenti autorità fiscali.