LE MISURE IN MATERIA DI DEFINIZIONI FISCALI DELLA LEGGE N. 197 – 29.12.2022

Dopo aver illustrato le misure fiscali agevolative per i professionisti e le imprese, emerse dalla Legge di bilancio 2023, parliamo ora delle misure in materia di definizioni fiscali. Tra i temi caldi ci sono la rottamazione-quater e gli avvisi bonari di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato. Oltre a questi menzioniamo la definizione agevolata delle controversie tributarie e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. Di seguito riportiamo nel dettaglio le novità in merito.

INDICE

  1. Rateazioni in corso, avvisi bonari definizione agevolata e proroga termini di notifica (art. 1 co. 153-159)
  2. Regolarizzazione irregolarità formali e proroga dei termini di notifica (art. 1 co. 166-173)
  3. Ravvedimento operoso speciale (art. 1 co. 174-178)
  4. Adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (art. 1 co. 179-185)
  5. definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 1 co. 186-205)
  6. Istituti deflattivi e regolarizzazione omessi pagamenti delle rate (art. 1 co. 219 e 220)
  7. Stralcio dei ruoli sino a 1.000 euro (art. 1 co. 222-230)
  8. Rottamazione-quater (art. 1 co. 231-252)

1. RATEAZIONI IN CORSO, AVVISI BONARI DEFINIZIONE AGEVOLATA E PROROGA TERMINI DI NOTIFICA (ART. 1 CO. 153-159)

È riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (i cosiddetti avvisi bonari), relative ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi, delle somme aggiuntive e delle sanzioni nella misura ridotta del 3%, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso stesso.

Il pagamento delle somme da versare potrà sempre essere rateizzato in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, anche se l’importo dell’avviso bonario risulta essere inferiore a 5.000 euro. Inoltre, è prevista la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso all’entrata in vigore della Legge di bilancio. Questa può avvenire col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

Se la liquidazione della dichiarazione è automatica, si dispone lo slittamento di un anno dei termini di notifica relativi alla cartella di pagamento.

2. REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI E PROROGA DEI TERMINI DI NOTIFICA (ART. 1 CO. 166-173)

Si riconosce la possibilità di sanare le irregolarità formali, che non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi, Iva e Irap, se commesse fino al 31 ottobre 2022. Tale regolarizzazione e la conseguente rimozione si possono ottenere con il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferivano le violazioni. Il pagamento si deve eseguire in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

L’atto di contestazione della sanzione va notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione. In caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità formali effettuata come sopra descritto, in merito alle violazioni commesse sino al 31 ottobre 2022, oggetto di un PVC, i termini dell’art. 20 del D. Lgs. 472/97 sono prorogati di 2 anni. Le modalità di attuazione della norma saranno adottate da un provvedimento di prossima emanazione da parte dell’Agenzia delle entrate.

3. RAVVEDIMENTO OPEROSO SPECIALE (ART. 1 CO. 174-178)

Il ravvedimento speciale consente al contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale. Si differenzia dal ravvedimento operoso ordinario poiché le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo e vi è la possibilità di versamento in 8 rate. Sia il pagamento delle somme (o della prima rata) sia la rimozione della violazione devono avvenire entro il termine perentorio del 31 marzo 2023.

Nel ravvedimento speciale rientrano le violazioni “riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti”. È precluso se è stato notificato l’atto impositivo o la comunicazione bonaria da controllo formale. Non sono ravvedibili le violazioni in tema di quadro RW, gli omessi versamenti di imposte dichiarate e le dichiarazioni omesse.

4. ADESIONE E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO (ART. 1 CO. 179-185)

Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge per gli accertamenti con adesione:

  • relativi a PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023,
  • relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio,
  • relativi ad avvisi notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023.

Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza entro il termine ivi previsto, con la medesima riduzione a un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

Le previsioni appena richiamate si applicano anche agli atti di recupero. È ammesso il versamento in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

5. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE (ART. 1 CO. 186-205)

Si riconosce la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, in cui sono parte l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane. Ciò può avvenire tramite il saldo di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia si può definire con il pagamento del 90% del valore. Se vi è soccombenza dell’Agenzia fiscale, le controversie pendenti si possono definire:

  • con il pagamento del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia nella pronuncia di primo grado,
  • con il pagamento del 15% del valore in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie (Art. 1 CO. 206-212)

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, entro il 30 giugno 2023 risulta possibile definire le controversie tributarie pendenti aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate. Ciò può avvenire tramite un accordo conciliativo fuori udienza al quale si applicano le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in cassazione (Art. 1 CO. 213-218)

Sempre in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia avviene tramite definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio. Anche in questo caso le sanzioni sono ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

6. ISTITUTI DEFLATTIVI E REGOLARIZZAZIONE OMESSI PAGAMENTI DELLE RATE (ART. 1 CO. 219 E 220)

È possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e, in particolare:

  • delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
  • degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo. Ciò permette al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

7. STRALCIO DEI RUOLI SINO A 1.000 EURO (ART. 1 CO. 222-230)

Si prevede l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. L’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora per i carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione:

  • da enti diversi dalle amministrazioni statali,
  • dalle agenzie fiscali,
  • dagli enti pubblici previdenziali.

A tali enti è comunque riconosciuta la possibilità di non applicare completamente le disposizioni relative all’annullamento automatico.

Annullamento dei debiti e sanzioni amministrative

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano limitatamente agli interessi. L’annullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

Gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.

8. ROTTAMAZIONE-QUATER (ART. 1 CO. 231-252)

È prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Si stabilisce infatti l’abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive. Con l’adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame si abbatte l’aggio in favore dell’agente della riscossione. Si richiede quindi il versamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si può eseguire il pagamento in unica soluzione o a rate, con un tasso di interesse al 2%. Tramite il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.