OIC 34 RICAVI, le novità apportate e le modalità di applicazione

Il nuovo principio OIC 34, approvato ad aprile 2023, si applicherà ai bilanci a partire dal 01.01.2024. Eventuali effetti derivanti dalla prima applicazione del presente principio contabile sono rilevati secondo le previsioni dell’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili”. Il legislatore consente anche l’applicazione prospettica e in tal caso le disposizioni del principio si applicano solo ai contratti di vendita che vengono stipulati a partire dal 01.01.2024.

1. OIC 34 NOVITÀ

Il nuovo OIC 34 si applica a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi. Ciò indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico (iscritti sia nella voce A1 sia in quella A5 del conto economico in IV direttiva). Il principio non regola né i lavori in corso, i quali seguono le disposizioni dell’OIC 23, né i ricavi derivanti da cessioni di azienda, fitti attivi, ristorni e dalle transazioni che non hanno finalità di compravendita.

Fasi del processo di identificazione del ricavo

La rilevazione del ricavo, secondo il nuovo OIC 34, prevede un preliminare processo di identificazione che si scompone di quattro fasi:

  1. determinazione del prezzo complessivo del contratto;
  2. identificazione dell’unità elementare di contabilizzazione;
  3. valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione;
  4. rilevazione dei ricavi.

1. Metodi di determinazione del prezzo complessivo

Il legislatore stabilisce che la società debba determinare il prezzo complessivo del contratto, analizzando tutte le clausole contrattuali al fine di poter identificare tutti i corrispettivi variabili. I corrispettivi variabili includono gli incentivi, premi di risultato, sconti abbuoni, penalità e resi. L’allocazione del corrispettivo variabile a riduzione del ricavo deve essere fatta sulla base della migliore stima del corrispettivo, tenendo conto dell’esperienza storica e/o di elaborazioni statistiche. Per stimare l’importo, la società può utilizzare uno dei metodi seguenti, scegliendo il metodo che secondo le sue aspettative consente di prevedere meglio l’importo del corrispettivo variabile:

  • la media ponderata dei possibili importi del corrispettivo. Tale metodo si applica quando la società prevede che possano realizzarsi più di due scenari (ad esempio, una penale che varia in funzione del numero di giorni di ritardo);
  • l’importo più probabile, quando il contratto ha soltanto due risultati possibili (ad esempio, il contratto prevede una penale di importo fisso in caso di ritardata consegna).
Modalità di applicazione del metodo

La società applica lo stesso metodo in modo uniforme durante tutta la durata del contratto. Al contrario, i corrispettivi aggiuntivi sono inclusi nel prezzo complessivo del contratto solo nel momento in cui divengono ragionevolmente certi.

La società procederà, sempre per individuare il prezzo complessivo, a raggruppare i contratti se:

  • negoziati con un unico obiettivo commerciale e documentato;
  • il prezzo di un contratto dipende dai prezzi o dalle prestazioni degli altri contratti.

2. Identificazione delle unità elementari

Successivamente, la società deve procedere all’identificazione delle unità elementari, fase obbligatoria per tutte le società che predispongono il bilancio in forma ordinaria. Infatti, da un medesimo contratto possono derivare diritti e obbligazioni molteplici la cui contabilizzazione avverrà con tempistiche e modalità differenti. Pertanto vengono trattati separatamente i singoli beni, servizi o altre prestazioni.

Il redattore del bilancio non deve trattare come singole unità elementari di contabilizzazione:

  • i beni e i servizi previsti dal contratto che sono integrati o interdipendenti tra loro. Ciò accade quando i singoli beni o servizi non possono essere utilizzati separatamente dal cliente ma solo in combinazione gli uni agli altri;
  • le prestazioni previste dal contratto che non rientrano nelle attività caratteristiche della società.

Inoltre non è necessario procedere alla scomposizione per unità elementari quando tutte le prestazioni sono effettuate nello stesso esercizio, o se gli effetti sono irrilevanti.

3. Valorizzazione delle unità elementari di contabilizzazione

Il redattore del bilancio dovrà provvedere ad allocare il prezzo complessivo precedentemente individuato, a ciascuna unità elementare di contabilizzazione. Ciò sulla base del rapporto tra il prezzo di vendita, al netto degli sconti, della singola unità elementare di contabilizzazione e la somma dei prezzi di vendita di tutte le unità elementari di contabilizzazione incluse nel contratto.

Nel caso in cui il prezzo del contratto fosse significativamente diverso da quello del listino adottato dalla società o non esistesse un listino prezzi, la società può stimare il prezzo di vendita delle singole unità elementari di contabilizzazione con i metodi alternativi qui esposti:

  • valutazione dei prezzi di mercato (deve esistere un mercato di riferimento);
  • costi attesi più margine;
  • la società stima il prezzo di vendita a sé stante del bene o del servizio in misura pari alla differenza tra il prezzo complessivo del contratto e la somma dei prezzi di vendita a sé stanti osservabili di altri beni o servizi inclusi nel contratto (metodo residuale rispetto ai due precedenti).

4. Rilevazione dei ricavi

Il momento della rilevazione dei ricavi per la vendita di beni avviene quando è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita e l’ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile.

Per quanto riguarda la rilevazione delle prestazioni di servizi può essere effettuata in base allo stato di avanzamento se:

  • l’accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore matura via via che la prestazione è eseguita;
  • l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.

Infine, per quanto riguarda le vendite con diritto di reso la società che redige il bilancio in forma ordinaria iscrive un fondo oneri a riduzione dei ricavi da vendita e contestualmente iscrive tra le rimanenze separate, i beni oggetto di reso al valore originario o al costo medio se il valore originario non è attendibilmente determinabile. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono scegliere di stanziare un fondo oneri pari al margine (differenza tra l’importo che si prevede di rimborsare e il costo del bene venduto che si prevede di ricevere.

2. PARTICOLARITÀ PER SPECIFICI CONTRATTI

Il principio prevede un’appendice, con degli esempi numerici per definire alcune tipologie specifiche di contratti:

  • vendita con garanzia,
  • cessione di licenze,
  • vendite con obbligo di riacquisto,
  • società che agisce per conto proprio o per conto di terzi,
  • vendite con opzioni di riacquisto e vendite condizionate,
  • costi per l’ottenimento del contratto,
  • contratti onerosi.

Esistono tuttavia una serie di ulteriori contratti che potrebbero portare a una difficile interpretazione sulla metodologia di iscrizione del corrispondente ricavo alla luce del nuovo principio contabile.

3. OIC 34, VERSO LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE

L’introduzione dell’OIC 34 sta aggiungendo complessità alla rilevazione dei ricavi e, di conseguenza, ai reparti amministrativi delle società. Questo avviene in particolare in quei settori che per natura e prassi commerciale prediligono contratti complessi con differenti componenti identificabili di ricavo.

Il nostro Studio sta affrontando tali tematiche al fine di standardizzare procedure operative dei reparti amministrativi sempre più sommersi da nuove regolamentazioni ed adempimenti.