RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA – Art. 110 L 126/2020

L’art. 110 della Legge 126/2020 ha riproposto la rivalutazione dei beni d’impresa da effettuarsi nel bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. L’ultima opportunità in tal senso, pur più limitata, è stata concessa con il DL 185/2008.

Secondo la stesura normativa hanno potuto accedere alla rivalutazione, che sostanzialmente permette di riallineare i valori contabili ai valori di mercato, una molteplicità di soggetti quali:

  • Società di capitale che adottano principi contabili nazionali;
  • Enti pubblici e privati residenti che svolgono attività commerciale;
  • Società di persone (SNC e Sas);
  • Imprese individuali;
  • Soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

È stata prevista l’opportunità di rivalutare discrezionalmente ciascun bene d’impresa, compresi i beni immateriali quali, fra gli altri, i marchi.

Vi è inoltre la possibilità di dare anche valenza fiscale ai maggiori valori contabili attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3%.

Il riconoscimento fiscale è stato previsto con prelievo sostitutivo del 3 % anche in caso di disallineamento già presente in bilancio, inizialmente per le sole immobilizzazioni materiali ed immateriali con autonomia giuridica (ne sono l’esempio gli avviamenti già iscritti).

La Legge di Bilancio 2021 ha poi ampliato la possibilità di riallineare fiscalmente i valori contabili agli asset immateriali privi di autonomia giuridica quali l’avviamento e gli altri oneri pluriennali.

RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA – LA CONVENIENZA ECONOMICA

Il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3% (rateizzabile in tre esercizi) ha permesso di portare in deduzione, lungo la loro vita utile ed attraverso le proprie quote di ammortamento, il maggior valore attribuito ai beni d’impresa rivalutati.

La convenienza economica dell’operazione è fuori dubbio, “investendo” il 3% si ottiene – nel tempo – una deduzione del 28% circa, quindi un ritorno di 9 volte.

Anche con ammortamenti in 18 anni (si pensi al caso dei Marchi), il payback period è di soli due anni.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE – LEGGE DI BILANCIO 2022

La forte convenienza fiscale della rivalutazione e del riallineamento, in special modo per marchi e avviamento, non è passata inosservata. Il legislatore è giunto, attraverso la Legge di Bilancio 2022, ad una modifica normativa che ha portato a 50 anni il periodo di ammortamento fiscale dei valori affrancati attraverso il pagamento dell’imposta sostitutiva al 3% rispetto agli originari 18.

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE – LE POSSIBILITÀ CONCESSE DALLA LEGGE

La Legge di Bilancio 2022 offre tre differenti opzioni a chi ha rivalutato fiscalmente e/o ha riallineato i valori contabili di marchi e avviamento:

  1. Proseguire con il nuovo ammortamento fiscale fissato in 50 anni, con conseguente disallineamento civilistico/fiscale e necessaria valutazione circa la contabilizzazione di imposte anticipate qualora siano soddisfatte le condizioni dettate dai principi contabili per le stesse;
  2. Mantenere la deduzione del maggior valore in misura non superiore a 18 anni pagando un’imposta sostitutiva a scaglioni dal 12% al 16% al netto dell’imposta sostitutiva del 3% già versata;
  3. Revocare la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento. In questo caso l’imposta sostitutiva pagata verrà rimborsata o utilizzata in compensazione. Non verrà meno però la rivalutazione civilistica già effettuata sul bilancio in corso al 31 dicembre 2020, salvo approvazione di un recente emendamento al DDL di conversione che prevederebbe anche la revoca civilistica.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alla luce delle possibilità concesse dal legislatore sopra descritte per chi ha pagato l’imposta sostitutiva del 3% conviene proseguire con il nuovo piano di ammortamento fiscale, fissato in un cinquantesimo per ciascun periodo d’imposta.

Finanziariamente, infatti la scelta di versare una maggiore imposta sostitutiva (a scaglioni dal 12% al 16%) al fine di mantenere un piano di ammortamento fiscale in 18 anni comporterebbe un minor tasso di rendimento dell’operazione (IRR).

Infine, l’idea di poter revocare la disciplina fiscale, e di chiedere a rimborso o usare in compensazione l’imposta sostitutiva, è consigliabile solamente qualora siano fortemente cambiati gli scenari reddituali futuri venendo meno la possibilità di dedurre i maggiori ammortamenti.