MANOVRA 2021: SINTESI DELLE MISURE PER IL LAVORO (parte 3/4)

Legge 178 del 30.12.2020 (G.U. n° 46/L del 30.12.2020): si illustrano di seguito le principali novità per imprese e professionisti. Sono attesi, inoltre, molti decreti attuativi.



DIVIETO DI LICENZIAMENTO (ART. 1 CO. 309)

Fino al 31 marzo 2021 permane il divieto effettuare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e licenziamenti collettivi per motivi economici. Le procedure in corso vengono sospese.

Il divieto non si applica in caso di:

  • cessazione definitiva dell’attività d’impresa, successiva alla messa in liquidazione della società;
  • fallimento, se non è previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitato ai soli lavoratori aderenti all’accordo. Ad essi viene comunque riconosciuta la Naspi.

SGRAVI CONTRIBUTIVI (ART. 1 CO. 10-15)

Per sostenere l’occupazione giovanile stabile, in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato o di trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti fino a 35 anni di età, effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto l’esonero dei contributi dovuti dal datore di lavoro privato nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi (3 anni) e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Lo sgravio contributivo si estende per 4 anni in caso di assunzioni under 35 in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

SGRAVIO TOTALE PER ASSUMERE LAVORATRICI DONNE (ART. 1 CO. 16-19, 97-106)

Per sostenere l’occupazione femminile, in via sperimentale nel biennio 2021 – 2022 scatta l’esonero contributivo al 100% nel limite massimo di 6.000 euro annui in caso di assunzioni di lavoratrici donne. Le assunzioni devono però comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero di lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

La durata dell’agevolazione è pari a 12 mesi, che diventano però 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. L’agevolazione dovrà essere autorizzata dalla Commissione Europea.

Per promuovere il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, viene altresì istituito il “Fondo a sostegno dell’impresa femminile” le cui risorse saranno utilizzate secondo le linee guide che saranno delineate dal Comitato Impresa Donna, istituito presso il Mise.

SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL SETTORE SPORTIVO DILETTANTISTICO (ART. 1 CO. 34-35)

Per il biennio 2021-2022 è riconosciuto l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, associazioni e le società sportive dilettantistiche, in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con atleti, allenatori direttori tecnici, etc.

DECONTRIBUZIONE SUD (ART. 1 CO. 161, 164-169)

Viene estesa fino al 2029 la cosiddetta Decontribuzione Sud, vale a dire l’applicazione dell’esonero contributivo parziale attualmente previsto fino alla fine del 2020 a favore dei datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI (ART. 1 CO. 20-22)

Con la Legge di Bilancio viene istituito il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all’INAIL) dovuti da:

  • lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
  • medici, infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19 e già in quiescenza.

Si attendono i decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che dovranno essere adottati entro febbraio 2021, i quali stabiliranno i criteri, le modalità di riconoscimento di tale esonero e i relativi limiti di spesa.

CIG PER AUTONOMI – ISCRO (ART. 1 CO. 386)

Introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023 l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa riconosciuta per 6 mesi in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo anche in forma associata diverse dall’esercizio di imprese commerciali.

Spetta per redditi dichiarati nell’anno precedente la presentazione della domanda non superiori ad euro 8.145,00 e contemporaneamente inferiore al 50% della media dei redditi conseguiti nei tre anni precedenti l’anno anteriore la presentazione della richiesta. L’indennità che spetta per massimo 6 mesi non può comunque superare gli 800 euro mensili ed essere inferiore a 250 euro mensili.

Previsti nuovi trattamenti di CIG, assegni ordinari e CIG in deroga nonché esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati che non richiedono gli ammortizzatori sociali causa Covid-19 per i quali si rimanda al consulente del lavoro.

  • Per approfondire la sezione dedicata alle misure fiscali (1/4), leggi qui
  • Per approfondire la sezione dedicata alle misure agevolative (2/4), leggi qui
  • Per approfondire la sezione dedicata alle misure per la liquidità (4/4), leggi qui