Le misure per la liquidità in base alla Legge di Bilancio 2021

In attesa della pubblicazione dei decreti attuativi della Legge 178 del 30.12.2020 (G.U. n° 46/L del 30.12.2020), illustriamo nella sintesi che segue le novità inerenti le misure per la liquidità.



GARANZIA ITALIA SACE (ART. 1 CO. 206, 208-212, 232)

Confermata fino al 30 giugno 2021 la Garanzia Italia SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Vi sono delle novità, quali:

  • la possibilità di SACE di rilasciare garanzia anche in relazione a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione o consolidamento di finanziamenti esistenti;
  • l’estensione della garanzia SACE anche a beneficio di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (mid-cap), cui sono concesse garanzie a titolo gratuito dal 1° marzo 2021 e fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro.

Prorogata fino al 30 giugno 2021 la norma che autorizza SACE a concedere una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle disposizioni relative a crediti commerciali maturati dal 19 maggio 2020 fino al 30 giugno 2021, in favore delle imprese di assicurazione di crediti commerciali a breve termine.

Si precisa che la presente agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Commissione Europea nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato”.

ESTENSIONE STRAORDINARIA DEL FONDO GARANZIA PMI CON NOVITÀ (ART. 1 CO. 214-215)

Prevista la proroga della disciplina straordinaria del Fondo Garanzia PMI fino al 30 giugno 2021. È altresì disposto che, dal 1° marzo 2021 al 30 giungo 2021, le mid-cap non potranno più accedere alle garanzie del Fondo ma saranno ammesse alla garanzia SACE (come esposto al paragrafo precedente).

È previsto, inoltre, che i finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per le PMI possano avere una durata non più di 10 ma di 15 anni. L’allungamento della durata prevederà l’adeguamento del tasso di interesse.

Si tratta dei finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO (ART. 1 CO. 207)

Fino al 31 gennaio 2021 vengono sospesi i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021.

CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE DI CONSULENZA SU QUOTAZIONE PMI (ART. 1 CO. 230)

Prevista la proroga fino al 31 dicembre 2021 del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), istituito dalla Legge di Bilancio 2018.

AGGREGAZIONE AZIENDALE (ART. 1 CO. 233-243)

Per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda da deliberare nel 2021, si consente al soggetto risultante dall’operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario di trasformare in credito d’imposta le imposte anticipate riferite a perdite fiscali pregresse ed eccedenze Ace (Aiuto alla crescita economica) maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria.

Per fruire dell’incentivo, le società:

  • devono essere operative da almeno due anni;
  • non devono far parte dello stesso gruppo societario, né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente ai sensi delle norme del codice civile.

Sono escluse dall’agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ovvero lo stato di insolvenza. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d’imposta è condizionata al pagamento di una commissione, pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni.

DISPOSIZIONI TEMPORANEE RIDUZIONI DI CAPITALE (ART. 1 CO. 266)

Viene previsto che le disposizioni del Codice Civile relative alla riduzione del capitale sociale per perdite e allo scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale non operano per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

Il termine per la ricapitalizzazione non è l’esercizio immediatamente successivo ma bensì il 5° esercizio successivo, non operando di conseguenza le cause di scioglimento della società. Tali perdite devono essere separatamente indicate in nota integrativa.

RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI (ART. 1 CO. 263-264)

L’art. 26 del Decreto Rilancio ha previsto un’agevolazione (non ammessa per i conferimenti eseguiti all’interno di gruppi societari) per gli aumenti di capitale operati nel 2020 dalle società di capitali che:

  • nel 2019, hanno realizzato un volume di ricavi tra 5 e 50 milioni di euro;
  • hanno subito, nel periodo tra l’1.3.2020 e il 30.4.2020, una riduzione dei ricavi di oltre il 33% rispetto all’analogo bimestre del 2019 a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

In tali casi:

  • al soggetto che effettua il conferimento compete un credito d’imposta del 20% delle somme versate utilizzabile in compensazione dal 2021, con un limite massimo all’investimento di 2 milioni di euro;
  • alla società compete un credito d’imposta parametrato alle perdite realizzate nel 2020 e all’aumento di capitale effettuato anch’esso utilizzabile nel 2021.

La Legge di Bilancio 2021 apporta le seguenti modifiche:

  • termine entro cui deliberare ed eseguire l’aumento di capitale prorogato al 30 giugno 2021;
  • incremento del limite per il riconoscimento del credito dal 30% al 50% per gli aumenti di capitale del 2021;
  • il credito potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal 10° giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021.

FONDO INVITALIA (ART. 1 CO. 1068)

La Legge di Bilancio affida a Invitalia un Fondo da 250 milioni l’anno dal 2021 al 2023, nell’ambito del Recovery Plan, per erogare contributi agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, finalizzati a innovazione e coesione sociale e territoriale. Il contributo ammonterebbe al 40% dell’ammontare complessivo di ogni intervento.

NUOVA SABATINI (ART. 1 CO. 95-96)

Il contributo statale previsto dalla “Nuova Sabatini”, volto alla concessione da parte di banche o istituti finanziari di finanziamenti agevolati a favore di micro, piccole e medie imprese che investono in nuovi macchinari, impianti e attrezzature (compresi i beni 4.0), potrà essere erogato in un’unica soluzione (attualmente accade solo per finanziamenti inferiori a 200.000 euro).

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO (ART. 1 CO. 171-172)

Prorogato fino al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi e destinati a strutture produttive ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

CREDITO D’IMPOSTA R&S POTENZIATO NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO (ART. 1 CO. 185-187)

Prorogato per le annualità 2021 e 2022 il credito d’imposta potenziato per gli investimenti in attività di R&S (inclusi i progetti di R&S in materia di Covid-19) in favore delle imprese operanti nelle regioni del Mezzogiorno e direttamente afferenti alle strutture produttive ivi ubicate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il credito di imposta R&S è prorogato con le medesime aliquote stabilite per il 2020 dall’articolo 244 D.L. 34/2020:

  • 25% per le imprese di grandi dimensioni;
  • 35% per le medie imprese;
  • 45% per le piccole imprese.

La maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 651/2014 in materia di “Aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo”.

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN PUBBLICITÀ (ART. 1 CO. 608)

Confermato fino a tutto il 2022 il bonus pubblicità introdotto dal Decreto Rilancio per il 2020.

Per il biennio 2021-2022, il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, sarà riconosciuto nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati, entro un tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui.

CREDITO D’IMPOSTA IN FAVORE DEI CUOCHI PROFESSIONISTI (ART. 1 CO. 117-123)

Istituito un credito d’imposta in favore dei cuochi professionisti fino al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Si precisa che la presente agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Commissione Europea nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato”.

  • Per approfondire la sezione dedicata alle misure fiscali (1/4), leggi qui
  • Per approfondire la sezione dedicata alle misure agevolative (2/4), leggi qui
  • Per approfondire la sezione dedicata alle misure per il lavoro (3/4), leggi qui