MANOVRA 2021: SINTESI DELLE MISURE AGEVOLATIVE (parte 2/4)

Di seguito si illustrano le principali misure agevolative emerse dalle Legge di Bilancio 2021 – Legge 178 del 30.12.2020 (G.U. n° 46/L del 30.12.2020).



CREDITO D’IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI (ART. 1 CO. 1051-1063)

I bonus riguardano tutti gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione) in beni strumentali materiali e immateriali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

I crediti d’imposta erariali sono utilizzabili in compensazione tramite F24 in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni 4.0. Per gli investimenti in beni “generici” non 4.0 effettuati nel 2021 da soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, il credito d’imposta è fruibile in un’unica quota annuale.

Il credito d’imposta non è imponibile né ai fini dei redditi né ai fini IRAP.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisto devono contenere l’espresso riferimento alle norme agevolative. Per gli investimenti industria 4.0 di importo superiore ad Euro 300.000 occorre produrre perizia asseverata (in caso di investimenti di costo unitario inferiore è sufficiente una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante).

Beni materiali industria 4.0

Per gli investimenti in beni ricompresi nell’allegato A della Legge di Bilancio 2017 (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati, precedentemente soggetti ad iper-ammortamento), il credito d’imposta è differenziato a seconda del periodo di effettuazione dell’investimento, come da tabella seguente:

periodo di investimento
costo massimo ammissibile dal 01.01.2020

al 15.11.2020

dal 16.11.2020

al 31.12.2021 (*)

2022 (**)
fino a 2,5 milioni 40% 50% 40%
da 2,5 milioni a 10 milioni 20% 30% 20%
da 10 milioni a 20 milioni 10% 10%

(*)       con possibile estensione fino al 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione

(**)     con possibile estensione fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Beni immateriali industria 4.0

Per gli investimenti in beni ricompresi nell’allegato B della Legge di Bilancio 2017 il cui beneficio spetta a condizione di usufruire del credito d’imposta ex iper-ammortamento anche su beni differenti (Software, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”), il credito d’imposta è differenziato a seconda del periodo di effettuazione dell’investimento, come da tabella seguente:

periodo di investimento
costo massimo ammissibile dal 01.01.2020

al 15.11.2020

dal 16.11.2020

al 31.12.2021

2022 (*)
fino a 700 mila 15%
fino a 1 milione 20% 20%

(*)       con possibile estensione fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Ammesse all’agevolazione anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo di beni immateriali sopra specificati mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. Per cloud computing si intende la distribuzione di servizi di calcolo, come server, risorse di archiviazione, database, rete, software, analisi e intelligence, tramite Internet (“il cloud”), per offrire innovazione rapida, risorse flessibili ed economie di scala.

Beni materiali e immateriali “generici” o “ordinari” (non 4.0, in quanto non inclusi negli allegati A e B della Legge di Bilancio 2017)

Il beneficio riguarda i beni precedentemente soggetti a super ammortamento ed è esteso ai beni immateriali generici (finora non agevolabili); inoltre viene riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni. Anche in questo caso, l’agevolazione cambia in considerazione del periodo di effettuazione dell’investimento, come da tabella seguente:

BENI MATERIALI GENERICI

periodo di investimento

costo massimo ammissibile dal 01.01.2020

al 15.11.2020

dal 16.11.2020

al 31.12.2021 (*)

2022 (**)
fino a 2 milioni 6% 10% 6%
BENI IMMATERIALI GENERICI

periodo di investimento

costo massimo ammissibile dal 01.01.2020

al 15.11.2020

dal 16.11.2020

al 31.12.2021 (*)

2022 (**)
fino a 1 milione 10% 6%

(*)       con possibile estensione fino al 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

(**)     con possibile estensione fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Si ricorda che è prevista una percentuale maggiorata pari al 15% per gli investimenti in beni materiali e immateriali destinati allo smart working, fermo restando il limite di 2 milioni per i beni materiali e di 1 milione per gli immateriali.

Credito d’imposta per ricerca, sviluppo e innovazione (art. 1, co. 1064 – lettere a – h)

Prorogato fino al 31 dicembre 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca sviluppo e innovazione tecnologica con un aumento sia delle aliquote, sia dell’ammontare dell’investimento massimo ammissibile (ferme le ulteriori maggiorazioni previste per il Mezzogiorno). Dal 1° gennaio 2021, il credito d’imposta sarà così determinato:

Credito per investimento in ricerca e sviluppo

Dal 2020 al 2021 aumentano le aliquote e il beneficio massimo fruibile, come da tabella seguente:

periodo di investimento
beneficio massimo spettante 2020 2021
fino a 3 milioni 12%
fino a 4 milioni 20%

Credito per investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica

Dal 2020 al 2021 aumentano le aliquote e il beneficio massimo fruibile, come da tabella seguente:

periodo di investimento
beneficio massimo spettante 2020 2021
fino a 1,5 milioni 6%
Fino a 2 milioni 10%

Credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica (green e digitale)

Per quanto riguarda il credito d’imposta per investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi (innovazione green e digitale), dal 2020 al 2021 aumentano le aliquote e il beneficio massimo fruibile, come da tabella seguente:

periodo di investimento
beneficio massimo spettante 2020 2021
fino a 1,5 milioni 10%
Fino a 2 milioni 15%

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0 (ART. 1 CO. 1064, lettere i – l)

Prorogato fino al 31 dicembre 2022 con ampliamento delle tipologie di spese ammissibili.

PROROGA BONUS EDILIZI (ART. 1 CO. 58-60, 76)

La Legge di Bilancio proroga, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021:

  • la detrazione IRPEF/IRES del 90% per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (bonus facciate);
  • la detrazione IRPEF/IRES con la doppia aliquota al 65% e al 50% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari (ecobonus);
  • la detrazione IRPEF maggiorata al 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia;
  • la detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di “sistemazione a verde” (bonus verde);
  • la detrazione IRPEF del 50% del bonus mobili, che potrà essere fruita in relazione a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2020. Con la proroga, viene aumentato il tetto di spesa ammissibile e si passa da 10.000 a 16.000 euro.

SUPERBONUS 110%, SISMABONUS ED ECOBONUS: PROROGA E NOVITÀ (ART. 1 CO. 66-74)

Prorogata la maxi-detrazione del 110% per gli interventi di efficienza energetica e antisismici effettuati sugli edifici fino al 30 giugno 2022. I condomini che al 30 giugno 2022 hanno effettuato almeno il 60% dell’intervento complessivo possono beneficiare della detrazione se le spese sono sostenute entro il 31 dicembre 2022. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo anziché in 5.

Inoltre, è stata prorogata l’opzione per la cessione/sconto sul corrispettivo del superbonus in relazione alle spese sostenute nel 2022 per i soli interventi che beneficiano del 110%. Per le altre detrazioni l’opzione può essere esercitata con riguardo alle sole spese sostenute nel 2020 e 2021.

Vi sono importanti novità sul tema:

  • vengono ammessi al superbonus anche gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • per unità immobiliare funzionalmente indipendente potrà intendersi l’unità dotata di almeno tre delle seguenti installazioni: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale;
  • obbligo di posizionare presso il cantiere, in luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”;
  • possono accedere al beneficio anche gli edifici privi di APE (Attestazione di prestazione energetica) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A;
  • rientrano nella disciplina agevolativa anche gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente, e gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche in favore di portatori di handicap e di persone aventi più di 65 anni;
  • la detrazione prevista per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici;
  • previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

BONUS LOCAZIONI (ART. 1 CO. 602)

Per le agenzie di viaggio, i tour operator e le imprese turistico-ricettive, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo viene esteso fino al 30 aprile 2021 (in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020).

BONUS IDRICO E ACQUA POTABILE (ART. 1 CO. 61-65, 1087-1089)

Istituito un bonus idrico di 1.000 euro per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il bonus è riservato alle persone fisiche residenti in Italia, che dovranno utilizzarlo entro il 31 dicembre 2021. Si attendono istruzioni in merito alle modalità e ai termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio, che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio dovrebbe definire entro il mese di febbraio 2021.

Istituito anche un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio di acqua potabile per ridurre il consumo di contenitori di plastica. Per le persone fisiche non esercenti attività economica, le spese ammissibili non potranno eccedere euro 1.000 per ciascun immobile.Per gli altri soggetti, la spesa massima è di euro 5.000 per ciascun immobile adibito ad attività commerciale.

BONUS AUTO (ART. 1 CO. 652-659)

Confermato per il 2021 il contributo statale previsto per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di CO2, il cui ammontare si distingue a seconda dell’emissione di CO2. Per l’acquisto di autoveicoli nuovi con emissioni da 0 a 60 g/km di CO2, il contributo statale, riconosciuto per tutto il 2021, è pari a:

  • 2000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6, immatricolato prima del 1° gennaio 2011 (almeno 10 anni);
  • 1000 euro in mancanza di rottamazione.

Il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto analogo al contributo statale e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 50.000 euro al netto dell’IVA (è confermata la possibilità di acquisto in locazione finanziaria). Il contributo è cumulabile con il c.d. ecobonus per l’acquisto di veicoli elettrici e ibridi.

La fascia da 61 g/km a 135 g/km di CO2 (per il 2020 la soglia massima di emissioni prevista era limitata ai 110 g/km), può contare su un bonus auto 2021 di euro 1.500. Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore a Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti dovranno essere effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 (contributo riconosciuto solo per i primi sei mesi del 2021).

È poi obbligatoria la rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011. L’incentivo è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell’Iva.

BONUS VEICOLI COMMERCIALI (ART. 1 CO. 657)

Viene introdotto un contributo statale per l’acquisto in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli nuovi per il trasporto merci (categoria N1, fino a 3,5 tonnellate; dal Codice della strada, deve essere “permanentemente munito di speciali attrezzature e destinato prevalentemente al trasporto proprio”, ad esempio ambulanze, furgoni blindati, etc.) e di nuovi autoveicoli speciali (categoria M1, quindi 8 posti a sedere più quello del conducente).

Il contributo è differenziato in base a:

  • la massa totale a terra,
  • l’alimentazione,
  • l’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino a Euro 4.

Gli importi vanno da 1.200 a 8.000 euro in caso di rottamazione; in mancanza, da un minimo di 800 euro fino ad un massimo di 6.400 euro.

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI VEICOLI ELETTRICI (ART. 1 CO. 76-79)

Viene riconosciuto un contributo pari al 40% del prezzo a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente a energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 30.000 euro al netto dell’Iva.

CREDITO IMPOSTA ADEGUAMENTO PUBBLICI ESERCIZI (ART. 1 CO. 1098-1100)

Con riferimento al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 DL. 34/2020 oggetto di presentazione di apposita istanza) viene anticipato al 30 giugno 2021 il termine per utilizzare in compensazione il credito in F24 o cedere lo stesso.

  • Per approfondire la sezione dedicata alle misure fiscali (1/4), leggi qui
  • Per approfondire la sezione dedicata alle misure per il lavoro (3/4), leggi qui
  • Per approfondire la sezione dedicata alle misure per la liquidità (4/4), leggi qui