Esaminiamo di seguito le novità apportate dalla Legge n. 199 del 30.12.2025 in tema di rottamazione quinquies, crediti d’imposta e le nuove regole fiscali rilevanti per imprese e professionisti.

INDICE
- Rottamazione dei ruoli: riapertura per i carichi affidati fino al 31.12.2023
- Adesione alla rottamazione e scadenze operative
- Effetti fiscali e procedurali della definizione agevolata
- Modalità di pagamento e piano di dilazione fino al 2035
- Contribuenti decaduti da precedenti definizioni e gestione dei giudizi pendenti
- Divieto di compensazione e riduzione della soglia a 50.000 euro
- Previdenza complementare e incentivi per gli investimenti delle imprese
- Addizionali IRPEF e proroga del regime transitorio degli scaglioni
- Tracciabilità delle spese di trasferta e rappresentanza
- Impatti sulle imprese e disciplina delle spese di rappresentanza
1. ROTTAMAZIONE DEI RUOLI: RIAPERTURA PER I CARICHI AFFIDATI FINO AL 31.12.2023 ↑
La legge di bilancio 2026 introduce una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, comunemente definita “rottamazione quinquies”, applicabile ai debiti trasmessi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. L’agevolazione riguarda principalmente:
- gli omessi versamenti derivanti da dichiarazioni presentate,
- gli esiti delle attività di liquidazione automatica e controllo formale,
- i contributi previdenziali dichiarati e non versati.
Sono inoltre inclusi i carichi relativi a sanzioni per violazioni del codice della strada elevate da amministrazioni statali, con limitazione allo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni. Restano invece esclusi gli importi derivanti da accertamenti esecutivi, avvisi di liquidazione e recupero crediti d’imposta o contestazioni autonome di sanzioni. Il vantaggio principale consiste nell’eliminazione delle sanzioni amministrative, degli interessi iscritti a ruolo, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione ove ancora previsti. L’agente della riscossione renderà disponibili strumenti informativi per consentire ai contribuenti una verifica preventiva dei carichi potenzialmente definibili.
2. ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE E SCADENZE OPERATIVE ↑
L’accesso alla definizione agevolata richiede la presentazione della domanda telematica secondo modalità che saranno rese disponibili dall’agente della riscossione. Il termine ultimo per l’invio dell’istanza è fissato al 30 aprile 2026, data oltre la quale non sarà possibile accedere al beneficio. Entro il 30 giugno 2026 l’amministrazione provvederà a comunicare gli importi dovuti e il piano di pagamento. Il versamento integrale o della prima rata dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026, momento a partire dal quale la posizione del contribuente verrà considerata regolare sotto il profilo della definizione agevolata. La gestione delle tempistiche assume quindi un ruolo strategico per imprese e professionisti, soprattutto in presenza di rilevanti esposizioni fiscali o contributive. È opportuno valutare con attenzione la convenienza economica dell’adesione e verificare la corretta inclusione dei carichi nel perimetro della norma, evitando errori che potrebbero compromettere l’accesso al beneficio.
3. EFFETTI FISCALI E PROCEDURALI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA ↑
La presentazione della domanda produce effetti immediati sul piano operativo e sui rapporti con l’amministrazione finanziaria. Il debitore non è più considerato inadempiente ai fini fiscali e contributivi, con conseguente sospensione delle procedure esecutive e impossibilità di avviare nuovi pignoramenti. Le misure cautelari già adottate, come fermi amministrativi o ipoteche, restano invece efficaci fino al pagamento della prima rata. Tra gli effetti rilevanti vi è la possibilità di ricevere pagamenti dalle pubbliche amministrazioni e di ottenere il rilascio del DURC, elemento cruciale per la partecipazione a gare e appalti. Inoltre, fino al 31 luglio 2026 sono sospesi gli obblighi di pagamento relativi a precedenti dilazioni dei ruoli. Con il versamento della prima rata si determina l’estinzione delle procedure esecutive in corso, inclusi i pignoramenti presso terzi, purché le somme non siano già state assegnate. Tali effetti rafforzano il ruolo della rottamazione come strumento di regolarizzazione finanziaria e di rilancio dell’operatività aziendale.
4. MODALITÀ DI PAGAMENTO E PIANO DI DILAZIONE FINO AL 2035 ↑
Il legislatore consente al contribuente di scegliere tra il pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure un piano rateale esteso fino a 54 rate bimestrali, distribuite tra il 2026 e il 2035:
- le prime tre rate sono previste rispettivamente per il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026;
- dal 2027 le scadenze seguiranno una cadenza bimestrale prestabilita;
- le ultime tre rate saranno concentrate nei primi mesi del 2035.
In caso di pagamento dilazionato, dal 1° agosto 2026 si applicheranno interessi nella misura del 3% annuo. La possibilità di estendere il piano fino a dieci anni rappresenta un’opportunità significativa per imprese e contribuenti con difficoltà di liquidità ma richiede un’attenta pianificazione finanziaria per evitare inadempimenti futuri. La scelta tra saldo immediato e rateizzazione dovrà essere valutata considerando il costo degli interessi e l’impatto sui flussi di cassa aziendali.
Decadenza dalla rottamazione e conseguenze operative
La normativa prevede una disciplina particolarmente rigorosa in caso di mancato pagamento. La definizione agevolata perde efficacia se non viene versata l’unica rata prevista oppure se risultano omesse due rate, anche non consecutive, o l’ultima rata del piano. Non è prevista la tolleranza di cinque giorni normalmente applicabile ad altri istituti di dilazione. In caso di decadenza, riemergono integralmente sanzioni, interessi e oneri di riscossione originariamente stralciati. Rimane incerta la possibilità di riprendere eventuali precedenti piani di dilazione o di richiederne di nuovi dopo la perdita dei benefici, elemento che richiede una valutazione prudente prima dell’adesione. La rottamazione quinquies deve quindi essere considerata uno strumento efficace ma vincolante, che impone una gestione finanziaria accurata e una verifica preventiva della sostenibilità del piano rateale.
5. CONTRIBUENTI DECADUTI DA PRECEDENTI DEFINIZIONI E GESTIONE DEI GIUDIZI PENDENTI ↑
La nuova misura consente l’accesso anche ai contribuenti decaduti da precedenti definizioni agevolate, purché i carichi rientrino tra quelli ammessi e derivino principalmente da omessi versamenti dichiarati. Tuttavia, chi risultava in regola con le rate della precedente rottamazione al 30 settembre 2025 non potrà accedere alla nuova procedura e dovrà proseguire con il piano originario. Un aspetto rilevante riguarda i contenziosi in corso. L’adesione alla rottamazione comporta l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto di definizione. Dopo la presentazione della domanda è possibile chiedere la sospensione del processo. Il pagamento della prima rata determina l’estinzione del giudizio e la perdita di efficacia delle eventuali sentenze già pronunciate. Tale previsione richiede una valutazione strategica con i consulenti fiscali, soprattutto quando la controversia presenta margini di vittoria rilevanti.
6. DIVIETO DI COMPENSAZIONE E RIDUZIONE DELLA SOGLIA A 50.000 EURO ↑
La nuova legge di bilancio modifica la disciplina della compensazione dei crediti fiscali introducendo un significativo abbassamento della soglia di debito iscritto a ruolo che impedisce l’utilizzo in compensazione. Il limite passa da 100.000 a 50.000 euro e riguarda anche carichi derivanti da accertamenti esecutivi o recuperi di crediti d’imposta. Il divieto opera sull’intero importo compensabile e non solo sull’eccedenza rispetto al debito. Pertanto, anche in presenza di crediti superiori al ruolo, la compensazione resta preclusa fino alla regolarizzazione della posizione. L’inibizione non si applica qualora sia attiva una dilazione dei ruoli o sia stata presentata domanda di rottamazione. La nuova soglia dovrebbe trovare applicazione per le compensazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026, con riferimento alla data di esecuzione della delega di pagamento. La norma impone una gestione più attenta dei crediti fiscali, soprattutto per imprese con elevati volumi di compensazioni.
7. PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE ↑
Tra le misure fiscali rilevanti figura l’incremento del limite annuo di deducibilità dei contributi alle forme pensionistiche complementari, che dal periodo d’imposta 2026 passa da 5.164,57 euro a 5.300 euro. L’aumento interessa sia i contributi volontari sia quelli versati dal datore di lavoro o committente e si coordina con la disciplina prevista per i lavoratori di prima occupazione successiva al 2006. Parallelamente, il legislatore introduce un credito d’imposta 4.0 destinato al settore agricolo, pesca e acquacoltura per investimenti effettuati tra il 2026 e il 2028, con aliquota del 40% fino a un milione di euro. Viene inoltre rifinanziata la legge Sabatini con nuove risorse per il biennio 2026-2027, confermando il sostegno agli investimenti produttivi delle PMI. A tali misure si affiancano ulteriori interventi di rifinanziamento del credito d’imposta 4.0 e la proroga del bonus per design e ideazione estetica, fissato al 10% con limite annuale di due milioni di euro. Nel contesto della transizione energetica, è previsto anche un credito d’imposta 5.0 destinato alle imprese energivore.
8. ADDIZIONALI IRPEF E PROROGA DEL REGIME TRANSITORIO DEGLI SCAGLIONI ↑
La legge proroga fino al 2028 il regime transitorio che consente a regioni e comuni di applicare le addizionali IRPEF utilizzando i precedenti quattro scaglioni di reddito in vigore nel 2023. Gli enti territoriali potranno quindi continuare a differenziare le aliquote in base alle fasce fino a 15.000 euro, tra 15.000 e 28.000 euro, tra 28.000 e 50.000 euro e oltre 50.000 euro. Per il periodo d’imposta 2026 il termine entro cui i comuni possono deliberare l’applicazione dei vecchi scaglioni è prorogato al 15 aprile 2026. In assenza di nuove deliberazioni, continueranno ad applicarsi aliquote e scaglioni già vigenti nell’anno precedente. La misura mira a garantire stabilità nella transizione verso la nuova struttura dell’IRPEF, evitando variazioni improvvise del carico fiscale per contribuenti e imprese.
9. TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA E RAPPRESENTANZA ↑
Le modifiche normative chiarite dalla circolare dell’agenzia delle entrate introducono importanti novità sulla tracciabilità delle spese sostenute per trasferte e rappresentanza. Per i lavoratori dipendenti viene semplificata la documentazione relativa alle trasferte comunali, consentendo qualsiasi prova idonea e mantenendo l’esenzione fiscale dei rimborsi correttamente documentati, inclusi quelli chilometrici basati sulle tabelle ACI.
Dal 2025, tuttavia, le spese di vitto, alloggio e trasporto tramite taxi o NCC risultano fiscalmente rilevanti solo se pagate con strumenti tracciabili, obbligo che si estende anche all’imposta di soggiorno e ai servizi intermediati da piattaforme digitali. Per i lavoratori autonomi, le medesime spese concorrono al reddito se non sostenute con mezzi tracciabili, mentre restano deducibili quando riaddebitate analiticamente al committente e pagate con strumenti elettronici. La tracciabilità diventa inoltre requisito essenziale per la deducibilità delle spese relative a incarichi affidati ad altri professionisti e per i rimborsi analitici.
10. IMPATTI SULLE IMPRESE E DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA ↑
Per le imprese, le nuove disposizioni incidono direttamente sugli articoli 95 e 109 del TUIR. Dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024, le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto taxi o NCC sono deducibili solo se sostenute con mezzi tracciabili e riferite a operazioni svolte nel territorio nazionale. Per le prestazioni rese da lavoratori autonomi incaricati dalla società trova applicazione il nuovo art. 109, comma 5-ter, mentre continuano a essere disciplinati dalle norme precedenti i rapporti con dipendenti e collaboratori.
In materia di spese di rappresentanza, l’art. 108 del TUIR subordina la deducibilità al pagamento tracciabile a partire dal 2025, senza distinzione tra spese sostenute in Italia o all’estero. Restano escluse dall’obbligo le spese di pubblicità e sponsorizzazione, che mantengono una disciplina autonoma. Le novità incidono direttamente sulla determinazione della base imponibile IRES e IRAP e richiedono alle imprese un adeguamento dei processi interni di rendicontazione e controllo dei pagamenti, con particolare attenzione alla conservazione della documentazione fiscale.

