La rivalutazione partecipazioni 2026 si inserisce in un contesto di profonda evoluzione della fiscalità dei capitali e rappresenta uno degli strumenti più utilizzati per la pianificazione dei trasferimenti societari. La Legge di bilancio 2026 ha modificato in modo sensibile l’assetto previgente, introducendo un’aliquota dell’imposta sostitutiva pari al 21 per cento, mentre per i terreni edificabili e agricoli è stata confermata la misura del 18 per cento. Tale scelta legislativa produce effetti rilevanti sulle strategie di dismissione e impone a professionisti e contribuenti un’analisi più sofisticata rispetto agli anni precedenti. La nuova rivalutazione delle partecipazioni consente di rideterminare il costo fiscale dei titoli posseduti al 1° gennaio 2026, con l’obiettivo di ridurre la plusvalenza imponibile in caso di cessione futura. L’istituto, divenuto strutturale, non è più una proroga episodica ma una componente stabile del sistema tributario, capace di incidere sulle operazioni straordinarie e sulle scelte di investimento, anche se il continuo incremento dell’imposta sostitutiva ne va man mano a erodere la convenienza. La valutazione va eseguita alla luce del differenziale con la tassazione ordinaria del capital gain, oggi pari al 26 per cento, differenziale che si è ridotto e che rende l’agevolazione selettiva. Per i gruppi familiari e per i soggetti con grandi patrimoni, diventa un tassello di più ampi progetti di riorganizzazione, di passaggio generazionale e di apertura del capitale a nuovi investitori.

1. AMBITO SOGGETTIVO E REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE ↑
Il perimetro applicativo della rivalutazione delle partecipazioni nel 2026 rimane coerente con la tradizione normativa consolidata. Possono accedere all’istituto le persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori dell’attività d’impresa, le società semplici e le associazioni equiparate, gli enti non commerciali per la sfera non commerciale e i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia quando la plusvalenza è imponibile nello Stato. La rivalutazione esclude invece i titolari di reddito d’impresa per i beni iscritti in contabilità, nonché le società di capitali e di persone commerciali. Tale distinzione richiede un’attenta verifica preliminare della posizione del contribuente, poiché l’errata qualificazione può rendere inefficace l’aumento di valore. Nei contesti familiari complessi, la titolarità indiretta delle quote o la presenza di patti parasociali rendono l’analisi ancora più delicata. Anche per i soggetti esteri la rivalutazione deve essere coordinata con le convenzioni internazionali e con le regole sulla residenza fiscale.
2. OGGETTO DELLA RIVALUTAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE ↑
La rivalutazione delle partecipazioni nel nuovo anno interessa un ampio ventaglio di beni:
- azioni e quote di società non quotate,
- titoli negoziati nei mercati regolamentati,
- quote di Srl e di società di persone,
- diritti e strumenti finanziari che permettono l’acquisizione di partecipazioni, come warrant e obbligazioni convertibili.
Condizione essenziale è il possesso alla data del 1° gennaio 2026. Per i titoli quotati la rivalutazione utilizza il valore normale calcolato sulla media dei prezzi di dicembre 2025. Per le partecipazioni non quotate è necessaria una perizia giurata redatta da professionista abilitato. Dal valore stimato dipende l’onere fiscale e la reale convenienza. Non è consentito rivalutare solo una parte del valore periziato ma l’intero importo, anche se la plusvalenza attesa è inferiore. Nelle operazioni di ristrutturazione dei gruppi, la rivalutazione può incidere sulla determinazione dei rapporti di cambio e sulla fiscalità delle future fusioni o scissioni.
3. PERFEZIONAMENTO, TERMINI E PROFILI FINANZIARI ↑
Il regime si perfeziona entro il 30 novembre 2026 attraverso due passaggi essenziali ovvero l’asseverazione della perizia e il versamento dell’imposta sostitutiva. È ammessa la rateizzazione in tre quote annuali di pari importo con interessi del 3 per cento sulle rate successive alla prima. La gestione dei flussi finanziari diventa quindi parte integrante della strategia, soprattutto quando i valori in gioco sono elevati. L’innalzamento dell’aliquota al 21 per cento riduce il vantaggio rispetto alla tassazione ordinaria e rende l’attuale rivalutazione particolarmente indicata solo in presenza di plusvalenze significative o di programmi di cessione a breve termine, anche considerato che l’imposta sostitutiva è calcolata sul valore di perizia, mentre la tassazione ordinaria (26%) è calcolata sul capital gain (quindi tenendo conto del “valore di carico”). Il professionista deve valutare anche gli effetti collaterali, come l’impatto sui rapporti tra soci, sulla distribuzione dei dividendi e sulla negoziazione con potenziali acquirenti.
4. CONFRONTO CON I TERRENI E VALUTAZIONI DI CONVENIENZA ↑
La disciplina dei terreni, rimasta al 18 per cento, crea un divario evidente rispetto alla rivalutazione delle partecipazioni, la cui convenienza richiede ora un’analisi caso per caso. Per molte famiglie imprenditoriali la rivalutazione immobiliare risulta dunque oggi più appetibile. Un aspetto determinante riguarda l’impossibilità di dedurre minusvalenze qualora il prezzo di vendita sia inferiore al valore periziato. Tale regola può generare un costo fiscale definitivo. La norma consente tuttavia di utilizzare i dati del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 per le perizie delle società non quotate, semplificando gli adempimenti della rivalutazione delle partecipazioni e riducendo i costi operativi. Per gli HNWI e per i gruppi societari articolati, la rivalutazione può essere combinata con operazioni di conferimento, holding familiari e strumenti di protezione del patrimonio. La decisione deve quindi fondarsi su scenari previsionali, analisi dei multipli di mercato e orizzonte temporale dell’investimento.
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