Sostegni Bis, le misure principali per famiglie, professionisti ed imprese

Illustriamo le misure principali previste dal Decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 anche conosciuto come Decreto Sostegni Bis, riassumendo il contenuto degli articoli più rilevanti. In particolare, ci soffermiamo sui punti che riguardano il sostegno alle famiglie, ai professionisti e alle imprese, la cui necessità deriva dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.



CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO TITOLARI DI PARTITA IVA – ART. 1

L’art. 1 del Decreto prevede 3 distinte nuove tipologie di contributo:

  • un contributo a fondo perduto riconosciuto in automatico, senza necessità di presentare alcuna domanda, ai soggetti che hanno già richiesto e ottenuto il contributo previsto dall’art. 1, DL 41/2021, nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto;
  • un contributo a fondo perduto, alternativo al precedente, per i soggetti che soddisfano tre condizioni:
    • partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del DL Sostegni Bis (26.05.2021);
    • ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR o i compensi di cui all’art. 54, comma 1 del TUIR, relativi all’anno 2019 non superiori a 10 milioni di euro;
    • ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto a quello del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;
  • un contributo perequativo (subordinato ad autorizzazione UE) concesso ai soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza Covid-19 che soddisfano tre condizioni:
    • partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del DL Sostegni Bis (26.05.2021);
    • ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR o i compensi di cui all’art. 54, comma 1 del TUIR, relativi all’anno 2019 non superiori a 10milioni di euro;
    • aver subito un peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto a quello 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Si evidenzia che qualora un soggetto abbia ottenuto il contributo automatico e lo stesso sia:

  • inferiore al contributo alternativo: in tal caso avrà diritto ad ottenere il maggior ammontare del contributo;
  • superiore al contributo alternativo: in tal caso l’Agenzia delle Entrate non provvederà a dare seguito all’istanza.

Le modalità e i termini di presentazione dell’istanza saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Da oggi, 16 giugno, al via i nuovi accrediti per i Sostegni Bis. Si dovrà attendere il 23 giugno per le istanze dei contributi rimodulati secondo i cali del fatturato.

FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHIUSE – ART. 2

Il Decreto prevede l’istituzione di un fondo pari a 100milioni di euro destinato alle attività economiche che nel periodo fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del DL Sostegni Bis hanno subito almeno quattro mesi di chiusura per effetto delle misure restrittive adottate ai sensi del DL 19/2020. I soggetti beneficiari e l’ammontare degli aiuti economici saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

INCREMENTO DELLE RISORSE A SOSTEGNO DEI COMUNI A VOCAZIONE MONTANA – ART. 3

Il decreto prevede l’istituzione di un fondo pari a 100milioni di euro da assegnare alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per l’erogazione di contributi in favore delle imprese turistiche situate nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici. Modalità e criteri di assegnazione dei contributi saranno stabiliti con provvedimento delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI DI IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO E AFFITTO D’AZIENDA – ART. 4

È prevista la proroga fino al 31 luglio 2021 del credito d’imposta locazioni di cui all’art. 28 del DL Rilancio, pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo e del 30% dell’ammontare mensile dei canoni dell’affitto di azienda.

Come stabilito dal cd. Decreto Agosto, per le strutture turistico-ricettive il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato in misura pari al 50%.

Si rammenta inoltre che in presenza di due contratti (uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda) il bonus spetta per entrambi i contratti.

Il credito spetta in relazione ai canoni versati con riferimento ai mesi da gennaio a maggio 2021, mentre per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator e gli stabilimenti termali, spetta fino a luglio 2021.

RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE E AGEVOLAZIONI TARI – ART. 5

La riduzione della spesa sostenuta per le utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, è prorogata fino al 31 luglio 2021.

AGEVOLAZIONI TARI – ART. 6

Il Decreto istituisce un fondo di 600 milioni di euro finalizzato alla concessione, da parte dei Comuni, di una riduzione della Tari (Tassa sui Rifiuti) in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni all’esercizio dell’attività.

MISURE A SOSTEGNO SETTORE TURISTICO, ATTIVITÀ ECONOMICHE ECOMMERCIALI CITTÀ D’ARTE E BONUS ALBERGHI – ART. 7

Il Decreto estende il Tax credit vacanze concesso dall’art. 176 del DL Rilancio ai nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, al pagamento di servizi offerti dalle agenzie di viaggi e tour operator (art. 7, comma 3).

Viene istituito un fondo di 50milioni di euro destinato all’erogazione di contributi in favore dei Comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei territori in cui sono ubicati siti riconosciuti patrimonio mondiale dell’umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell’anno 2020 rispetto al 2019. Le modalità di erogazione degli aiuti economici saranno stabilite con decreto del Ministro del turismo (art. 7, comma 4).

Viene prorogato anche per il periodo d’imposta 2022 il credito d’imposta del 65% di cui all’art. 79 del DL Agosto per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (art. 7, comma 5).

NOVITÀ IN MATERIA DI RISCOSSIONE – ART. 9

La sospensione dell’attività di riscossione viene prorogata fino al 30 giugno 2021.

Conseguentemente, i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2021.

Si evidenzia che restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo tra il 1° maggio 2021 e la data di entrata in vigore del DL Sostegni Bis (26.05.2021).

MISURE DI SOSTEGNO AL SETTORE SPORTIVO – ART. 10

Viene esteso alle spese sostenute durante il periodo d’imposta 2021 il credito d’imposta di cui all’art. 81 del DL Agosto, pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 dalle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche, ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI (art. 10, commi 1 e 2)

Il Decreto istituisce un fondo di 56milioni di euro al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto per le spese sanitarie per l’effettuazione di test di diagnosi del Covid-19, sostenute dalle società sportive professionistiche che nell’esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI (art. 10, commi 3 e 4).

Viene inoltre incrementato di 180 milioni di euro il fondo per l’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l’attività sportiva (art. 10, commi da 5 a 7).

GARANZIA FONDO PMI PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO – ART. 12

Nell’ambito del Fondo PMI, viene introdotto uno strumento di garanzia pubblica a supporto dei crediti a medio lungo termine per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. I finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o programmi di investimento. I soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo.

TASSAZIONE CAPITAL GAIN START-UP INNOVATIVE – ART. 14

È prevista l’esenzione da tassazione per:

  • le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di start-up innovative acquisite dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni;
  • le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di piccole e medie imprese innovative acquisite dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni;
  • le plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all’art. 5, escluse le società semplici e gli enti equiparati, e 73, comma 1, lettera a) e d) del TUIR se e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in start-up innovative o in piccole e medie imprese innovative mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI – ART. 16

Il decreto prevede la proroga al 31 dicembre 2021 della moratoria sui finanziamenti bancari di medio-lungo termine, dei leasing e di tutte le altre misure di sostegno alla liquidità delle imprese previste dall’art. 56 del DL Liquidità, previa comunicazione delle imprese già ammesse alla data di entrata in vigore del DL Sostegni bis.

La moratoria sarà applicata solo alla quota capitale: gli interessi dovranno essere corrisposti.

La proroga potrà essere richiesta da parte dei beneficiari, con una semplice comunicazione (anche una comune e-mail) che dovrà essere inviata entro il 15 giugno 2021 al soggetto finanziatore.

Si tratta, comunque, di una mera proroga della moratoria già richiesta dalle imprese, per cui, non sarà possibile richiedere una nuova moratoria sui finanziamenti, anche se erogati prima del 31 gennaio 2021.

Sono, inoltre, prolungati e rimodulati gli strumenti di garanzia emergenziali previsti dal Fondo di Garanzia per le PMI e da Garanzia Italia di Sace.

ACE INNOVATIVA 2021– ART. 19

Il decreto prevede una disciplina transitoria dell’ACE che si affianca all’agevolazione ordinaria con coefficiente 1,3%:

  • l’aumento al 15% della percentuale utilizzabile per il calcolo del rendimento nozionale riferito alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel 2021;
  • la possibilità di fruire dell’agevolazione (in via anticipata) sotto forma di credito d’imposta;
  • la possibilità di cedere il predetto credito, in alternativa all’utilizzo in compensazione dello stesso.

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI I BENI STRUMENTALI – ART. 20

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali ordinari, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale anche da parte dei soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.

AUMENTO LIMITE ANNUO CREDITI COMPENSABILI – ART. 22

È elevato, per l’anno 2021, a 2 milioni di euro il limite massimo per la compensazione nel modello F24 dei crediti d’imposta.

CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE/ACQUISTO DPI – ART. 32

Il decreto reintroduce il riconoscimento a tutti coloro che esercitano attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, di un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori, comprese le spese per la somministrazione di tamponi.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

BLOCCO DEI LICENZIAMENTI E CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA – ART. 40

È confermata la possibilità per le aziende che accedono alla cassa integrazione ordinaria di non pagare i contributi addizionali fino al 31 dicembre 2021 purché si rispetti il divieto di licenziamento fino alla stessa data.

Per cui, le scadenze del blocco dei licenziamenti si confermano le seguenti:

  • fino al 30 giugno 2021: blocco dei licenziamenti generalizzato,
  • dal 1° luglio al 31 ottobre 2021: blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che beneficiano della CIGD, dell’ASO o della CISOA prevista dal decreto Sostegni
  • dal 1° luglio al 31 dicembre 2021: blocco dei licenziamenti per le aziende che beneficiano della CIGO senza pagamento di contributi addizionali.

DECONTRIBUZIONE SETTORI TURISMO/STABILIMENTI TERMALI/COMMERCIO – ART. 43

Il decreto prevede che i datori di lavoro privati dei settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio

sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico fino al 31 dicembre 2021 nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’Inail.

DIFFERIMENTO VERSAMENTO PRIMA RATA IVS 2021 – ART. 47

Il versamento dei contributi fissi Inps con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato, senza alcuna maggiorazione, entro il 20 agosto 2021.

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA GIOVANI CON MENO DI 36 ANNI – ART. 64

Il Decreto prevede l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale o un credito d’imposta pari all’IVA corrisposta sull’acquisto della prima casa da parte dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro annui. L’acquisto dell’abitazione deve essere effettuato entro il 30 giugno 2022.

Il credito d’imposta in esame non dà luogo a rimborsi.